Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge per istituire il «contratto di convivenza» nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente ruolo assunto dalla convivenza nella società odierna.
      Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore regolamentare una casistica divenuta molto vasta e tuttora oggetto di un vuoto legislativo.
      Il contratto di convivenza si propone di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li induce a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali che di organizzazione, in senso lato, della loro vita in comune.
      Tale patto è ovviamente inibito ai minorenni, agli interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a tutela e alle persone coniugate; esso è sottoposto alla disciplina dei contratti (articolo 1).
      Il patto è sottoscritto dalle parti dinanzi ad un ufficiale di stato civile presso il comune prescelto (articolo 2) ed è modificabile con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (articolo 2, comma 2).
      Particolarmente importante è l'articolo 5, che impegna i firmatari a portarsi «aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo», evidenziando l'importanza di una organizzazione economica e di una responsabilità solidale (articolo 6, comma 2) verso terzi per debiti contratti per la vita in comune.
      Se espressamente indicato nel patto, i contraenti possono scegliere il regime di comunione dei beni (articolo 7).

 

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      L'articolo 8 prevede i casi in cui il patto è da considerarsi cessato e l'articolo 9 contempla gli effetti della risoluzione del patto stesso.
      L'articolo 11 prevede, inoltre, il diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due firmatari in assenza di ex coniuge, dei figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a 65 anni e non titolari di una pensione.
      Come è noto, il Parlamento europeo ha invitato i parlamentari degli Stati membri a legiferare in favore del riconoscimento ufficiale delle coppie di fatto, ritenendole in qualche modo una forma particolare di entità familiare. Questa impostazione è contraria alla nostra linea di pensiero: l'unica forma di famiglia che possa essere, a nostro giudizio, concepita dalla legislazione è quella che la stessa già regolamenta come tale. Questo contratto di convivenza non attribuisce ai contraenti, nemmeno indirettamente, uno status familiare, o pseudo tale, poiché l'istituzione che certificherà la sottoscrizione del contratto non sindacherà, né tanto meno attesterà, l'esistenza di alcun legame di tipo affettivo. Essa si limiterà a notificare una volontà contrattuale.
      Conseguentemente, da questo patto non potranno derivare in alcun modo quelle caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell'istituto della famiglia, quali ad esempio l'adozione o l'affidamento di minori.
      L'approvazione di un progetto di legge così concepito assume dunque una importanza rilevante in termini di soluzione di un vuoto legislativo non più trascurabile, senza con ciò far nascere nuovi problemi di sensibilità sociale o morale.
 

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