Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge per istituire il «contratto di convivenza» nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente ruolo assunto dalla convivenza nella società odierna.
Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore regolamentare una casistica divenuta molto vasta e tuttora oggetto di un vuoto legislativo.
Il contratto di convivenza si propone di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li induce a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali che di organizzazione, in senso lato, della loro vita in comune.
Tale patto è ovviamente inibito ai minorenni, agli interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a tutela e alle persone coniugate; esso è sottoposto alla disciplina dei contratti (articolo 1).
Il patto è sottoscritto dalle parti dinanzi ad un ufficiale di stato civile presso il comune prescelto (articolo 2) ed è modificabile con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (articolo 2, comma 2).
Particolarmente importante è l'articolo 5, che impegna i firmatari a portarsi «aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo», evidenziando l'importanza di una organizzazione economica e di una responsabilità solidale (articolo 6, comma 2) verso terzi per debiti contratti per la vita in comune.
Se espressamente indicato nel patto, i contraenti possono scegliere il regime di comunione dei beni (articolo 7).